La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12489/2011, ha sancito la legittimità a fini giudiziari delle prove raccolte dall’investigatore privato in relazione al comportamento del dipendente che sia sospettato di rubare denaro ai danni dell’impresa. Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che, fermo restando il generico divieto imposto dallo Statuto dei lavoratori di far spiare il dipendente, nel caso in cui vi sia fondato sospetto che lo stesso sia responsabile di illeciti ai danni dell’azienda, il licenziamento potrà essere fondato sulle risultanze investigative e le stesse potranno altresì essere utilizzate come idoneo mezzo di prova nell’eventuale successivo procedimento.
Si può essere licenziati sulla base delle risultanze di un agenzia investigativa, incaricata dal proprio datore di lavoro di controllare la commissione di eventuali illeciti. Sdoganata, dunque, l'attività di indagine anche a carico dei propri dipendenti, purché, però, non riguardi l'ordinaria attività lavorativa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12489 di oggi (si legga il testo integrale sul sito di Guida al diritto) respingendo il ricorso presentato da un cassiere infedele impiegato presso una società di ristorazione.
Condannato il dipendente
La tenacia del dipendente - condannato per «mancata registrazione di alcune vendite» e in generale per «irregolarità di cassa» - è servita soltanto a incassare tre diversi rifiuti, in primo grado in Appello ed oggi anche in Cassazione. Secondo la Corte territoriale di Roma, tesi recepita dalla Suprema corte, infatti, «l'utilizzazione dei controlli investigativi» è avvenuta in maniera corretta e la responsabilità del dipendente risulta adeguatamente provata dalle testimonianze dei dipendenti dell'agenzia investigativa.
Al datore non è precluso il ricorso all'investigatore
Le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, nel limitare i controlli ammissibili da parte del datore di lavoro, infatti, «non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'articolo 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori -, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione degli illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che gli illeciti siano in esecuzione». E secondo il giudice di Appello «il controllo dell'agenzia si era mantenuto nei limiti» non investendo dunque la normale attività lavorativa, ma unicamente «le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti».